Pagine

giovedì 7 novembre 2013

DETRAZIONI FISCALI 50% E 65%: COME RICHIEDERLI E COSA COMPRENDONO

È pronto il sito dell’Enea finanziaria2013.enea.it da utilizzare per l’invio telematico della documentazione obbligatoria per poter fruire della detrazione 65 % per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Il sito tiene naturalmente in considerazione le novità che riguardano l’elevazione della Detrazione dal 55% al 65%, fino al 31 dicembre 2013, in 10 rate annuali di pari importo, disposte dal Dl 63/2013.


Le ultimissime novità riguardanti l’Ecobonus, o Detrazione 65%, ci dicono che le spese effettuate per l’acquisto di pompe di calore e caldaie saranno detraibili. “Saranno” e non “sono” perché per avere la possibilità di detrarle occorre aspettare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione. Lo stesso discorso vale anche per i grandi elettrodomestici (cioè elettrodomestici a incasso), che però godranno della Detrazione 50% legata al Bonus mobili.


Importanti novità in merito al settore edile “specializzato”: si parla di eco-bonus varati il 31 maggio dal Consiglio dei Ministri in relazione agli interventi per l’ efficienza energetica e per il fotovoltaico (assimilato fiscalmente alle “ristrutturazioni edilizie”).

Schematicamente: le novità, importanti novità, nel campo delle ristrutturazioni edilizie e dell’efficienza energetica riguardano due diversi tipi di interventi:
  • detrazioni fiscali Irpef per l’efficienza / efficientamento energetico delle abitazioni
  • detrazioni fiscali Irpef per le ristrutturazioni ed il recupero edilizio (ex 36%, ora 50%). Tra queste rientra il fotovoltaico domestico, ovvero tutti quegli impianti posti al servizio dell’abitazione e fino a 20 kw di potenza.

Questi due tipi di detrazioni ci sono già, sono già a regime da circa un anno ed erano inizialmente in scadenza a fine giugno 2013.

Qual è la novità da giugno 2013? La novità riguarda due cose:
  1. il periodo di scadenza di questi eco-bonus fiscali
  2. la percentuale delle aliquote che è possibile detrarre dal reddito imponibile Irpef (sempre in 10 rate annuali)

Entrambe le novità sono attive dal primo luglio 2013.

Andiamo con ordine, distinguendo le due casistiche che spesso molti “non addetti ai lavori” confondono.

Detrazioni fiscali per l’ efficienza energetica (no fotovoltaico): proroga al 65%

Da un lato ci sono le detrazioni fiscali per l’ efficienza energetica.
Per intenderci: gli interventi di efficienza energetica riguardano lavori tipo: cappotti per l’isolamento degli edifici, cambio dei serramenti, caldaie a condensazione, doppi/tripli vetri, pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, ecc…
Questi tipi di interventi richiedono in genere una certificazione energetica che attesti il miglioramento prima e dopo lo svolgimento dei lavori.

Le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica dal primo luglio 2013 sono passate dal 55 al 65% e resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2014. Per i condomini le detrazioni proseguiranno fino a giugno 2015 (più precisamente per le: “ristrutturazioni importanti dell’intero edificio”)


Detrazioni fiscali 50% per ristrutturazioni e recupero edilizio (anche fotovoltaico ): proroga a dicembre 2014

Dall’altro lato ci sono le detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni ed il recupero edilizio di edifici. Anche queste ci sono da tempo e sono sempre state del 36%. Da circa un anno sono passate al 50% e, a seguito di questa proroga, dureranno fino al 31 dicembre 2014.

Il tipo di lavori riconosciuti a fini della detrazione sono, questa volta, molti di più. I più comuni sono quelli relativi a: manutenzioni straordinarie, manutenzioni ordinarie (solo per parti comuni di edifici abitativi), restauri, risanamenti, box e posti auto pertinenziali all’abitazione, eliminazione barriere architettoniche, bonifica dei tetti da amianto, installazione fotovoltaico.

Dal primo luglio 2013 tra i lavori validi ai fini della detrazione 50% (ex 36%) rientrano anche gli arredamenti fissi tipo cucine, bagni, armadi a muro, ecc.. Per ottenere le detrazioni devono però essere acquistati in concomitanza dei lavori di ristrutturazione.

Quindi, riassumendo:
  • le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni e per il recupero edilizio (ex 36%) comprendono anche l’installazione del fotovoltaico domestico, cioè: al servizio dell’abitazione;detrazione fiscali cosa comprende
  • la detrazione Irpef rimane pari al 50% delle spese sostenute, detraibile in 10 quote annuali
  • la detrazione è prorogata di un anno: fino a fine dicembre 2014
  • la detrazione spetta solo ai privati con reddito imponibile Irpef che installano un impianto fotovoltaico al servizio di casa (propria o in usufrutto)
  • la detrazione 50% spetta da luglio 2013 anche per le spese di arredo connesse all’immobile “oggetto d’intervento”.
Un’ultima considerazione: ovviamente, nel caso del fotovoltaico, la detrazione non è cumulabile con gli incentivi (chi ha già gli incentivi prosegue con quelli), ma è abbinabile allo scambio sul posto o al ritiro dedicato del fotovoltaico. Portando le spese in detrazione si avrà la possibilità di detrarre dal reddito imponibile Irpef ogni anno (per 10 anni) una quota pari un ventesimo del totale delle spese sostenute. Dopo 10 anni si avrà recuperato, così, il 50% delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

VISITA IL MIO NUOVO PORTALE

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...