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lunedì 30 settembre 2013

IL FOTOVOLTAICO IN CONDOMINIO


Chi non possiede una casa indipendente, ma abita in condominio  o non possiede un proprio tetto, può installare il fotovoltaico?


Sì, il fotovoltaico in condominio rappresenta un’ottima occasione per sfruttare a vantaggio di tutti i condomini uno spazio condiviso: il tetto dell’edificio, balaustre o altre superfici esterne.


Il fotovoltaico condominiale, ammortizzando la spesa tra i condomini, permette di risparmiare sulla spesa elettrica condominiale mettendo a disposizione energia elettrica per le utenze comuni condominiali: luci scale, ascensori, luci esterne, apparecchi elettrici, autoclavi, cancelli elettrici ecc.. o eventualmente singole utenze condominiali. In ogni caso il fotovoltaico in condominio sarà al servizio di parti comuni.

La spesa sostenuta per la realizzazione dell’impianto, oltre ad essere ammortizzata fra i vari condomini, viene ammortizzata anche dalle detrazioni fiscali che fino al 30 giugno 2014 (per i soli condomini) rimangono al 50% della spesa (dopo il 30 giugno dicembre 2014 torneranno ad essere del 36%). Ovviamente, come è per la spesa, anche per le detrazioni fiscali, la ripartizione è suddivisa in quote tra gli abitanti dell’edificio.



Una nota importante per le detrazioni fiscali: per i condomini la detrazione fiscale del 50%, anzichè terminare al 31 dicembre 2013, è prorogata fino al 30 giugno 2014.

Come per i classici impianti privati, anche per gli impianti condominiali la modalità di utilizzo che procura il massimo beneficio economico è l’autoconsumo in loco. Autoconsumare permette di risparmiare immediatamente sulla bolletta elettrica condominiale. Dove non arriva l’autoconsumo istantaneo (diurno), subentra lo scambio sul posto che, grazie all’energia precedentemente prodotta e immessa in rete, assegna un contributo, un “rimborso parziale”, sulla bollette condominiali pagate nell’anno.

Ovviamente la prima fonte di risparmio rimane l’autoconsumo immediato: un ascensore che funziona di giorno potrà attingere l’elettricità direttamente dall’impianto nel momento stesso della produzione fotovoltaica. Questa è la modalità di consumo che procura il maggiore risparmio sulla bollette condominiali.

Ovviamente un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un condominio sarà insufficiente a soddisfare i bisogni elettrici dell’intero edificio, ma potrà contribuire in maniera decisiva ad un risparmio consistente sulle utenze comuni

Quindi: COME FARNE RICHIESTA E QUAL'È LA NORMATIVA?

Il 18 giugno 2013 è entrata in vigore una nuova legge che fa un poco di ordine sulle modalità di realizzazione delle fonti rinnovabili in condominio: si tratta della cd “Riforma del condominio”.

Ecco l’articolo 5 della legge che si esprime in merito all’installazione del fotovoltaico in condomino:

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136* [del codice civile], possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita’ degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita’ immobiliari o dell’edificio, nonche’ per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

L’amministratore e’ tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni

(*: maggioranza dei condomini che rappresenta almeno la metà del valore del condominio).


Quindi: per installare un impianto fotovoltaico in condominio, un singolo abitante può presentare la sua proposta all’amministratore che, entro 30 giorni, deve convocare l’assemblea condominiale per discutere la proposta in plenaria. La proposta, per essere approvata, deve però passare dalla maggioranza dei condomini che rappresentino almeno la metà del valore totale del condominio.

Tra le possibilità prospettate dalla nuova normativa è prevista anche quella di realizzare un impianto fotovoltaico su parti comuni condominiali, ma a beneficio personale. In questo caso, mentre prima era necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale, ora il titolare può realizzare “in autonomia” il proprio impianto fotovoltaico, anche utilizzando parti comuni. Se nessuno manifesta un esplicito dissenso ai lavori, l’impianto potrà essere realizzato senza problemi. In caso contrario l’installazione dovrà essere passata al vaglio dell’assemblea condominiale.






In ogni caso l’impianto fotovoltaico condominiale non deve modificare nè mettere a rischio parti strutturali dell’edificio, non deve procurare danni architettonici all’edificio, nè danni paesaggistici al territorio.

FONTE


















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